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L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per eta' ovvero per ferite, lesioni o infermita' e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dello articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1954, n. 19, relativi al periodo suddetto. Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56. Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale e' assoggettato alla, ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento. Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia gia' cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

Testo in vigore dal 16 giugno 1962 al 7 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-05-25;417~art2 · fonte del testo