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L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per eta' ovvero per ferite, lesioni o infermita' e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dello articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1954, n. 19, relativi al periodo suddetto. Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56. Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale e' assoggettato alla, ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento. Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia gia' cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1973, n. 324
1La L. 6 giugno 1973, n. 324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data".
Testo in vigore dal 7 luglio 1973 al 9 ottobre 2010
