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Agli ufficiali che al 1 gennaio 1962 si trovino ad aver gia' compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa e' riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta.

Testo in vigore dal 16 giugno 1962 al 7 luglio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-05-25;417~art3 · fonte del testo