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Agli ufficiali che al 1 gennaio 1962 si trovino ad aver gia' compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa e' riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 giugno 1973, n. 324
1La L. 6 giugno 1973, n. 324 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data".
Testo in vigore dal 7 luglio 1973 al 9 ottobre 2010
