Il numero 4) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente: "4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente e' stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivita' di imprenditore da lui svolta. Se questi non e' ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio".

Testo vigente dal 3 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art6 · fonte su Normattiva