All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e' aggiunto il seguente comma: "Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno".

Testo vigente dal 5 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art6 · fonte del testo