All' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e' aggiunto il seguente comma: "Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente e' designato dal Ministro per l'interno".
Testo vigente dal 5 settembre 1964
