Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima. Nei capoluoghi di Regione le Commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera. Le funzioni di segretario, delle Commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della Prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera. Per le attivita' delle Commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329. La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica il 1 agosto 1963, n. 1329, puo' essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica. La Commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente. Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore. Le determinazioni dei Collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Testo vigente dal 5 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;718~art5 · fonte del testo