L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal seguente: "Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Testo vigente dal 28 dicembre 1957
