L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal seguente: "Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Testo vigente dal 28 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1215~art2 · fonte del testo