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L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: (("La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee)). Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale.1 Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

  • a)per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;
  • b)per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203)) Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto. 1 Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203)) Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567; come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203)) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 3 maggio 1982, n. 203))".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai tini della determinazione del canone;" la medesima sentenza dichiara inoltre "la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge;"

Testo in vigore dal 6 maggio 1982 al 11 luglio 2002

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 249/1982

    Altra decisione
    29 dicembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 44, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 3, in particolare dell'undicesimo comma di quest'ultimo, e 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche), concernenti la determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei canoni di fitto, postoché parte delle questioni proposte sono state già decise dalla Corte e, comunque, sulle restanti può influire la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata, per cui s'impone il riesame della loro rilevanza. - S. n. 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 1 Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 153/1977

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1977

    Il sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, è illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost.. Occorre infatti ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, è oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realtà dei fondi rustici sia per quanto concerne le qualità di coltura e le classi di produttività, sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto. Perciò anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, è assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Infatti la legge riconosce e garantisce la proprietà privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprietà terriera, alla quale può bensì imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprietà, a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. Alla declaratoria di illegittimità dell'art. 3, secondo comma, consegue per gli stessi motivi quella del sesto ed undicesimo comma della stessa norma.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3 · fonte su Normattiva