Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'art. 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: Gli ufficiali dell'Esercito gia' appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello. "Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima, nel grado: tenente colonnello: cinque anni; maggiore: otto anni; capitano: dieci anni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art14 · fonte del testo