Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'art. 159, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art. 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e' considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la meta' della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, e' considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art15 · fonte del testo