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[1]Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

[2]QUADRO I. - Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore. In calce al quadro, il testo della nota (2) e' sostituito dal seguente: "La meta' del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali e' considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando".

[3]QUADRO VII. - Ruolo medici del Corpo sanitario. Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi: "(o-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati". "(q-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati". In calce alla tabella, la nota (q) e' cosi' modificata: "(q) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono nove".

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art20 · fonte del testo