Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'art. 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perche' dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, puo' a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale e' valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione. Qualora tale graduatoria risulti gia' approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale e' valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, e' iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale e' promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe spettata; la promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa e' computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art22 · fonte del testo