Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni del secondo comma dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purche' gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art23 · fonte del testo