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Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art25 · fonte del testo