Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'art. 48, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'art. 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art6 · fonte del testo