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L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente e' incrementata di lire 15 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1962-63 e 5 miliardi nell'esercizio 1963-64. A tale maggiore spesa si provvede a carico della Azienda nazionale autonoma delle strade. All'uopo, con decreti del Ministro per il tesoro, sara' ridotto, di lire 10 miliardi, lo stanziamento del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'esercizio 1962-63 e, di lire 5 miliardi, quello del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
