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A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1748~art3 · fonte del testo