Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sara' ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1962, n.1748

2

La L. 18 dicembre 1962, n.1748 ha disposto (con l'art. 3) che "A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti."

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 16 gennaio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1966

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, che autorizza le iscrizioni delle somme previste nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di l. 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede "la procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle Camere per i disegni di legge "di approvazione di bilanci e di consuntivi", per essere stata la legge stessa approvata in Commissione. La norma in esame, invero, non approva un bilancio ne' una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo. Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura spesa, e non ricade perciò tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale in assemblea.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale · Art. 4 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-08-13;904~art4 · fonte del testo