Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformita' dell'art. 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

Testo vigente dal 9 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art3 · fonte su Normattiva