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L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno".

Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;422~art2 · fonte del testo