((Il contributo di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, numero 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 giugno 1966, n. 422
1La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.
Testo vigente dal 8 luglio 1966
