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L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo e' corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonche' tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralita' di contributo".

Testo in vigore dal 23 giugno 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-01;422~art3 · fonte del testo