((Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo e' corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonche' tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralita' di contributo)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 giugno 1966, n. 422
1La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.
Testo vigente dal 8 luglio 1966
