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Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dai seguenti: "Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri. E' fatta, comunque, salva la facolta' di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari. Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della legge stessa ed il nome dell'importatore. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonche' la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice..."".
Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 7 luglio 1976
