Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato". Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum". La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituita dalla seguente: " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;". Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente: "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre". Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
- b)a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".
Testo vigente dal 25 maggio 1991
