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I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati, per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferrara in dipendenza del piano di ammodernamento contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A e 25 settembre 1956, n. 78/A della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Parma-Suzzara per l'attuazione del piano di ammodernamento contenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617/A della Commissione medesima, rispettivamente:

  • a)per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.088.810 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse;
  • b)per la ferrovia Parma-Suzzara, a lire 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.569.470 a chilometro per il periodo successivo di venticinque anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. Dette sovvenzioni saranno assoggettate alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;237~art5 · fonte del testo