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Le lettere b) e d) dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro"; "d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008
