Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria e' convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini Scolastici. Il parere del Consiglio superiore in tali casi e' obbligatorio. Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti. Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio. Inoltre, il Ministro puo' presiedere le adunanze di ciascuna Sezione. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art2 · fonte del testo