Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 22 — Norma di coordinamento e di attuazione

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art22 · fonte su Normattiva