Art. 22 — Norma di coordinamento e di attuazione
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
