Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 23 — Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio

Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n. 84, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art23 · fonte su Normattiva