Art. 42 — Norme di coordinamento e di attuazione
Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ema- nate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.
Testo vigente dal 27 novembre 1991
