Istituzione del giudice di pace

Art. 42 — Norme di coordinamento e di attuazione

Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ema- nate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art42 · fonte su Normattiva