Art. 43 — Procedura per l'adozione dei regolamenti
Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
