Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.

Testo vigente dal 13 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art43 · fonte su Normattiva