Art. 24 — Norma transitoria in materia di incompatibilita
In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
