Art. 5 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)". Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)". All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. 2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter".
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
