Art. 3 — Requisiti per la nomina
L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
- a)essere cittadino italiano;
- b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e)avere idoneita' fisica e psichica;
- f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. 2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
- a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- b)funzioni notarili;
- c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
- d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
