Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 3 — Requisiti per la nomina

L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano;
  • b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
  • e)avere idoneita' fisica e psichica;
  • f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
  • g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
  • h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. 2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
  • a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
  • b)funzioni notarili;
  • c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
  • d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art3 · fonte su Normattiva