Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 9 — Divieto di applicazione o supplenza

Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 22/2000

    Parametro
    27 gennaio 2000

    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000. Il Presidente: Vassalli Il relatore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art9 · fonte su Normattiva