Art. 9 — Divieto di applicazione o supplenza
Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
