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A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'Amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data e' soppressa l'indennita' di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendita, in atto dal 1° ottobre 1979.

Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 1 marzo 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;384~art7 · fonte su Normattiva