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Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, e' attribuito, dal 1 gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202. Al personale di cui al precedente comma e' riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, la meta' dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della presente legge. L'assegno personale di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, percepito dal suddetto personale, viene riassorbito fino alla concorrenza dell'aumento netto di stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo. Il trattamento economico da corrispondere ai sensi del presente articolo, e risultante dallo stipendio base e dall'eventuale assegno personale calcolato al netto, non dovra' in ogni caso essere inferiore al trattamento economico, risultante dalle stesse voci calcolate al netto, percepito alla data del 10 gennaio 1966. L'eventuale differenza va ad integrazione dell'assegno personale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;631~art3 · fonte del testo