Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97
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Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalita' di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entita' del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 966 del 1965, e' commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1991 al 8 luglio 2017
