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Fino al 30 giugno 1966 per essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa. Qualora la stazza lorda delle navi di nuova, costruzione sia superiore al 75 per cento della stazza lorda del naviglio da demolire, il contributo sara' limitato al 75 per cento del tonnellaggio di stazza lorda da demolire al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello della nave effettivamente costruita.

Testo in vigore dal 6 luglio 1964 al 30 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467~art3 · fonte su Normattiva