Art. 1 — Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario
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La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, numero 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. A ciascun Comune e' assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta. Per i Comuni consorziati la classe del consorzio e' determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni consorziati. Ai Comuni, che siano sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa, puo' essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
