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Le promozioni a segretario capo di la classe sono conferite, per anzianita' congiunta al merito con decreto del Ministro per l'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari capi di 2ª classe che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio in tale grado, riportando nell'ultimo sessennio per almeno quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto. Il periodo minimo di permanenza nel grado di segretario capo di 2ª classe e' ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, ai sensi dell'art. 9, sempre che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato per almeno tre anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno quella di distinto.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art12 · fonte del testo