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Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174, n. 4, 176, 177, 178, 179, 180, 181, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, secondo comma, 197, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 198, 201, 202, 203, 205, ed articoli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie. La tabella F allegata alla legge 17 giugno 1942, numero 851, e' sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 11 maggio 1957
