Art. 5 — Consiglio di amministrazione del personale dei segretari comunali - Composizione)
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Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed e' costituito come segue: del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente; del capo del personale dei segretari comunali e provinciali; del capo della divisione cui e' affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la direzione generale dell'Amministrazione civile; di un sindaco di Comune cui sia assegnato un segretario generale; di un segretario generale comunale di 1ª o 2ª classe. Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un Comune cui sia assegnato un segretario generale, di un segretario generale di 1ª o 2ª classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 60. Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1975, N. 587)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1975, N. 587)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1975, N. 587)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1975, N. 587)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1975 al 6 maggio 1998
