Art. 4 — Criteri per la determinazione dell'anzianità
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'anzianita' e' determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parita' di tale data, dall'anzianita' nel grado precedente; a parita' di decorrenza anche della nomina o promozione del grado precedente, e' determinata dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito. Nel computo dell'anzianita' non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dal grado con privazione dello stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art4 · fonte del testo