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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e n. 1201 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 novembre 1967 al 9 ottobre 2010
