Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro". L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art2 · fonte del testo