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Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro". L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso".
Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010
