Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro". L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso".

Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art2 · fonte del testo