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Il primo comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennita' di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' corrisposta un'indennita' complessiva di lire 36 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8". L'ultimo comma dello stesso articolo 18 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, e' sostituito dal seguente: "Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e' corrisposta un'indennita' di lire 277".

Testo in vigore dal 22 aprile 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;321~art4 · fonte del testo